Art. 43

Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito

In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito 1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla quantità di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo determinata dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. 2.   Se la quantità di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentata in virtù di una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in un quantitativo corrispondente all’aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo gratuitamente. 3.   Se la quantità di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuita in virtù di una decisione adottata norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in un quantitativo corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate al trasporto aereo gratuitamente.
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