Art. 42
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta
In vigore dal 18 nov 2011
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta
1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto della pertinente casa d’aste, designata ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote assegnate al trasporto aereo provenienti dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto d’asta unionale per il trasporto aereo in un quantitativo corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
2. In caso di adeguamento dei volumi annui secondo quanto disposto dall’ del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto d’asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo verso il conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.
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