Art. 88

Modifiche del regolamento (CE) n. 2216/2004

In vigore dal 18 nov 2011
Modifiche del regolamento (CE) n. 2216/2004 Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato: 1) nell’, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1.   Le informazioni contenute nei registri e nel catalogo comunitario indipendente delle operazioni (CITL), comprese le informazioni riguardanti la titolarità di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie unico delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento. 2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nei registri e nel CITL: a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea; c) dalla Corte dei conti europea; d) Eurojust; e) le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/6/CE e all’, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE; f) le competenti autorità nazionali di vigilanza; g) gli amministratori del registro degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’ della direttiva 2003/87/CE.»; 2) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 2 septies: «2 septies.   Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nel CITL ai fini di svolgere le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati.»; 3) nell’articolo 21 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se il conto che l’amministratore del registro è in procinto di chiudere dopo una sospensione a norma dell’ presenta un saldo positivo in termini di quote, l’amministratore del registro chiede dapprima al titolare del conto di indicare un altro conto amministrato dallo stesso amministratore verso cui trasferire le quote o le unità di Kyoto in questione. Se il titolare del conto non risponde alla richiesta dell’amministratore entro 40 giorni lavorativi, l’amministratore può trasferire le quote o le unità di Kyoto nel proprio conto nazionale di deposito delle quote.»; 4) l’ è sostituito dal seguente: « La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al CITL e un amministratore del registro può sospendere l’accesso al registro di cui è responsabile qualora sussista il ragionevole sospetto dell’esistenza di una violazione della sicurezza o di un grave rischio per il CITL o per un registro, suscettibile di minacciare l’integrità del CITL o di un registro o l’integrità del sistema dei registri, compresi gli strumenti di back-up di cui all’.»; 5) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti. 2.   In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore del registro interessato informa tempestivamente l’amministratore centrale che, a sua volta, informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.»; 6) è aggiunto il seguente articolo 70 bis: «Articolo 70 bis Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta 1.   Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro che amministra: a) per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b) b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo. 2.   L’amministratore informa immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge. 3.   Un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge dello Stato membro dell’amministratore può altresì ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.»; 7) i punti 3-7 dell’allegato IV sono sostituiti dai seguenti: «3. Prova dell’identità della persona fisica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; b) passaporto. 4. Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente; b) qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente; c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare; d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare. 5. Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti: a) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico e copia di un documento comprovante la registrazione del soggetto; b) coordinate bancarie; c) prova dell’iscrizione IVA; d) informazioni relative al titolare effettivo dell’entità giuridica quale definito dalla direttiva 2005/60/CE; e) elenco dei direttori; f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall’ufficio tributario o dal direttore finanziario. 6. Prova dell’indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5. 7. Fedina penale della persona fisica che chiede l’apertura del conto o, nel caso di una persona giuridica, di uno dei suoi direttori. 8. Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda. 9. L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo. Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»; 8) i punti da 3 a 7 dell’allegato IV bis sono sostituiti dal testo seguente: «3. Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; b) passaporto. 4. Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente; b) qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente; c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare; d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare. 5. Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda. 6. L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo. 7. Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»
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