Art. 50
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione
In vigore dal 18 nov 2011
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione
1. L’amministratore nazionale apporta le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL nei casi in cui:
a)
l’autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta;
b)
un impianto cessi anche parzialmente le sue attività;
c)
un impianto abbia subito una significativa riduzione di capacità;
d)
un impianto si sia scisso in due o più impianti;
e)
due o più impianti si siano fusi in un unico impianto.
2. Uno Stato membro comunica alla Commissione le modifiche della tabella nazionale di assegnazione diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le assegnazioni ai nuovi entranti o le assegnazioni a un nuovo entrante in seguito a un significativo aumento di capacità. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire le pertinenti modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL se ritiene che le modifiche a dette tabelle nazionali di assegnazione siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione.
Storico versioni
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