LEGGE·n. 328·5 novembre 1990

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

Vigente dal 15 novembre 1990 37 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DEFINIZIONIArt. 2Ambito di applicazione della ConvenzioneArt. 3Reati e sanzioniArt. 4COMPETENZAArt. 5CONFISCAArt. 6EstradizioneArt. 7Assistenza giudiziaria reciprocaArt. 8Trasferimento delle procedure repressiveArt. 9Altre forme di cooperazione e di formazioneArt. 10Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transitoArt. 11Consegne sorvegliateArt. 12Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti di sostanze psicotrope.Art. 13Materiali ed attrezzatureArt. 14Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.Art. 15Trasportatori commercialiArt. 16Documenti commerciali e marcatura delle esportazioniArt. 17Traffico illecito via mareArt. 18Zone franche e porti franchiArt. 19Utilizzazione dei servizi postaliArt. 20Informazioni che debbono essere fornite dalle partiArt. 21Funzioni della CommissioneArt. 22Funzioni dell'OrganoArt. 23Rapporti dell'OrganoArt. 24Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione.Art. 25Non-deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedentiArt. 26FirmaArt. 27Ratifica, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formaleArt. 28AdesioneArt. 29Entrata in vigoreArt. 30DenunciaArt. 31EmendamentiArt. 32Risoluzione delle controversieArt. 33Testi autenticiArt. 34Depositario
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