Convenzione

Art. 23

Rapporti dell'Organo

In vigore dal 16 nov 1990
Rapporti dell'Organo 1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attività, nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L'Organo può redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che può formulare ogni osservazione che ritenga opportuna. 2. I rapporti dell'Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario Generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-23

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Rapporti dell'Organo (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo