Convenzione
Art. 23
Rapporti dell'Organo
In vigore dal 16 nov 1990
Rapporti dell'Organo
1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attività, nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L'Organo può redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che può formulare ogni osservazione che ritenga opportuna.
2. I rapporti dell'Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario Generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-23