Convenzione
Art. 19
Utilizzazione dei servizi postali
In vigore dal 16 nov 1990
Utilizzazione dei servizi postali
1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell'Unione Postale Universale, ed in conformità con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine alla utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:
a) un'azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito;
b) L'adozione e l'attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d'inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
c) Provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-19