Convenzione

Art. 14

Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

In vigore dal 16 nov 1990
Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 1. Le misure adottate dalle Parti in virtù della presente Convenzione non saranno meno rigorose delle disposizioni applicabili alla eliminazione della coltivazione illecita di piante contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope, ed alla eliminazione della domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971 2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per impedire sul suo territorio la coltura illecita di piante contenenti stupefacenti sostanze psicotrope come il papavero da oppio, l'albero della coca e la pianta di canapa indiana, e per distruggere quelle che vi fossero illecitamente coltivate. Le misure adottate debbono rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e tenere debitamente conto degli usi leciti tradizionali - quando tali usi sono attestati dalla storia - nonché della protezione dell'ambiente. 3. a) Le Parti possono cooperare per rendere più efficaci gli sforzi volti ad eliminare la coltivazione illecita. Tale cooperazione può in particolare comportare il sostegno di uno sviluppo rurale integrato finalizzato a coltivazioni di sostituzione fattibili da un punto di vista economico. Prima di attuare tali programmi di sviluppo rurale si dovrà tener conto di fattori come l'accesso al mercato, le risorse disponibili e la situazione socio-economica. Le Parti possono convenire di altre misure appropriate di cooperazione; b) Le Parti facilitano altresì lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l'esecuzione di lavori di ricerca concernenti l'eliminazione delle coltivazioni illecite; c) Le Parti, quando hanno frontiere comuni, si sforzano di cooperare ai programmi di eliminazione della coltivazione illecita nelle loro rispettive zone frontaliere. 4. Le Parti adottano misurare appropriate per eliminare o ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in vista di diminuire le sofferenze dell'uomo e di far scomparire gli incitamenti di natura finanziaria al traffico illecito. Tali provvedimenti possono essere in particolare fondati sulle Raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite come l'Organizzazione mondiale della sanità ed altre Organizzazioni internazionali competenti, e sullo Schema Multidisciplinare completo adottato dalla Conferenza internazionale sull'abuso e sul traffico illecito di droghe svoltaosi nel 1987, nella misura in cui detto Schema concerne gli sforzi degli organismi governativi e nongovernativi, e l'iniziativa privata nel campo della prevenzione, del trattamento terapeutico e della riabilitazione. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali volte a sopprimere o a ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 5. Le Parti possono anche adottare i provvedimenti necessari per la distruzione rapida o l'utilizzazione lecita degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze iscritte alla Tabella I ed alla Tabella II che sono state sequestrate o confiscate, e affinché i quantitativi necessari debitamente certificati di queste sostanze siano ammissibili come prova.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-14

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Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo