Convenzione

Art. 12

Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti di sostanze psicotrope.

In vigore dal 16 nov 1990
Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti di sostanze psicotrope. 1. Le Parti adottano le misure che esse ritengono appropriate per impedire la deviazione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope e cooperano tra di loro a questo fine. 2. Se una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che, a loro avviso necessitano che una sostanza venga iscritta nella Tabella I o nella Tabella II, esse inviano al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti. La procedura descritta ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applica anche quando una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che giustificano la radiazione di una sostanza dalla Tabella I o dalla Tabella II, o il passaggio di una sostanza da un tabella all'altra. 3. Il Segretario generale comunica questa notifica e tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica proviene da una Parte, all'Organo. Le Parti comunicano al Segretario generale le loro osservazioni relative alla notifica, nonché ogni informazione complementare tale da poter aiutare l'Organo a procedere ad una valutazione e la Commissione a pronunciarsi. 4. Se l'Organo, tenendo conto dell'ampiezza, dell'importanza e della diversità degli usi leciti della sostanza e dopo aver esaminato se sia possibile ed agevole utilizzare sostanze di sostituzione sia per fini leciti sia per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, constata: a) che la sostanza è frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, e b) che la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, per via del loro volume e della loro ampiezza, crea gravi problemi di sanità pubblica o sociali, giustificando in tal modo un'azione a livello internazionale, esso comunica alla Commissione una valutazione della sostanza indicando in particolare gli effetti probabili dell'iscrizione di detta sostanza alla Tabella I o alla Tabella II sia per quanto riguarda gli usi leciti che la fabbricazione illecita e, se del caso, formula raccomandazioni per quanto concerne le misure di controllo che sarebbero adeguate tenendo conto di tale valutazione. 5. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle Parti e delle osservazioni e raccomandazioni dell'Organo la cui valutazione sarà determinante a livello scientifico e prendendo altresì debitamente in considerazione tutti gli altri fattori pertinenti può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri di iscrivere una sostanza alla Tabella I o alla Tabella II. 6. Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo ed all'Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione. 7. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano; b) Il Segretario Generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione all'Organo e a tutte le Parti invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame; c) Il Consiglio può confermare o annulare la decisione della Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commission e all'Organo. 8. a) Fatto salvo il carattere generale delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così modificata e della Convenzione del 1971, le Parti prendono le misure che ritengono appropriate per controllare, sul loro territorio, la fabbricazione e la distribuzione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, b) A tal fine le Parti possono: i) Esercitare una sorveglianza su tutte le persone ed imprese che praticano la fabbricazione e la distribuzione di dette sostanze; ii) sottoporre ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali detta fabbricazione o distribuzione possono essere effettuate; iii) Esigere che i titolari di una licenza ottengano un'autorizzazione per svolgere le operazioni summenzionate; iv) Impedire l'accumulo da parte dei fabbricanti e dei distributori di quantitativi di dette sostanze in eccedenza a quelli richiesti dal funzionamento normale della loro impresa e dalla situazione del mercato. 9. Per quanto riguarda le sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, ciascuna Parte adotta le misure seguenti: a) Stabilisce e mantiene un sistema di sorveglianza del commercio internazionale delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. Questi sistemi di sorveglianza debbono essere attuati in stretta collaborazione con i fabbricanti, importatori, esportatori, grossisti dettaglianti, che segnalano alle autorità competenti le ordinazioni e le operazioni sospette; b) Prevede il sequestro di ogni sostanza figurante alla Tabella I ed alla Tabella II qualora esistano prove sufficienti che essa è destinata a servire alla fabbricaizione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, c) Informa il più rapidamente possibile le autorità ed i servizi competenti delle Parti interessate qualora vi siano ragioni di ritenere che una sostanza figurante alla Tabella I o alla Tabella II è importata, esportata o avviata in transito o in vista della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope soprattutto fornendo a tali Autorità informazioni sulle modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento essenziale di prova. d) esige che gli invii che sono oggetto d'importazioni e di esportazioni siano correttamente contrassegnati e accompagnati dai necessari documenti. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali di trasporto ed altri documenti di spedizione devono indicare i nomi delle sostanze che sono oggetto dell'importazione o dell'esportazione così come figurano alla Tabella I o alla Tabella II, la quantità importata o esportata, nonché il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario quando è noto; e) Fa in modo che i documenti di cui al capoverso d) del presente paragrafo siano conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione per esame delle autorità competenti. 10). a) Oltre alle disposizioni del paragrafo 9), dietro richiesta inviata al Segretario generale dalla Parte interessata, ciascuna Parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla Tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le informazioni seguenti siano fornite dalle sue Autorità competenti alle Autorità competenti del paese importatore: i) nome e indirizzo dell'esportatore dell'importatore e, del destinatario quanto è noto; ii) designazione della sostanza così come figura alla Tabella I, iii) quantitativo di sostanza esportata; iv) punto di ingresso e data di spedizione previsti; v) ogni altra informazione reciprocamente convenuta tra le Parti; b) Ogni Parte può adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste al presente paragrafo se essa lo ritiene auspicabile o necessario. 11. Quando una Parte fornisce informazioni ad un'altra Parte conformemente con i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, essa può esigere dalla Parte che le riceve che custodisca la natura riservata di ogni segreto economico, industriale o commerciale o professionale, o procedimento commerciale che tali informazioni possono contenere. 12. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'Organo nella forma e con le modalità da esso definite ed utilizzando i formulari da quest'ultimo forniti, informazioni su: a) I quantitativi di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che sono stati sequestrati e la loro origine se essa è nota; b) Ogni altra sostanza che non è iscritta nella Tabella I o nella Tabella II ma che è stata identificata come avente servito per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che la Parte considera come sufficientemente importante da essere segnalata all'attenzione dell'Organo; c) i metodi di deviamento e di fabbricazione illecita. 13. L'Organo fa rapporto ogni anno alla Commissione in merito all'attuazione del presente articolo e la Commissione esamina periodicamente se la Tabella I e la Tabella II sono adeguate e pertinenti. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nè ai preparati farmaceutici, nè agli altri preparati contenenti sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II e miscelati in modo tale che dette sostanze non possano essere agevolmente utilizzate nè estratti con mezzi agevoli da attuare.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-12

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