Convenzione
Art. 15
Trasportatori commerciali
In vigore dal 16 nov 1990
Trasportatori commerciali
1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione siano accompagnate dei documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all' della Convenzione del 1961, all' della Convenzione del 1961 così come modificata ed all' della Convenzione del 1971, ma i documenti commerciali come fatture, note di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope che sono oggetto dell'esportazione così come figurano nelle tabelle pertinenti della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così modificata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonché il nome e l'inidirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario se quest'ultimo è noto.
2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione non siano contrassegnate in maniera scorretta.
Storico versioni
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