Convenzione

Art. 31

Emendamenti

In vigore dal 16 nov 1990
Emendamenti 1. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le ragioni che lo motivano sono comunicate da tale Parte al Segretario generale il quale le trasmette alle altre Parti e domanda loro se esse accettano l'emendamento proposto. Se il testo di un emendamento distribuito in tal modo non è stato respinto da nessuna Parte nei 24 mesi successivi alla sua comunicazione, si riterrà che tale emendamento è stato accettato e che entra in vigore per ciascuna Parte 90 giorni dopo che questa Parte avrà depositato presso il Segretario generale uno strumento che esprime il suo consenso ad essere vincolato da detto emendamento. 2. Se un emenamento è stato respinto da una Parte, il Segretario generale inizia consultazioni con le Parti e, qualora una maggioranza lo domandi, deferisce la questione, nonché ogni osservazione presentata dalle Parti, dinnanzi al Consiglio che può decidere di convocare una conferenza conformemente con il paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento risultante da tale conferenza sarà riportato per iscritto in un protocollo di emendamento. Le Parti che consentono ad essere vincolate da questo Protocollo sono tenute ad informare espressamente il Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-31

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Emendamenti (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo