Convenzione
Art. 11
Consegne sorvegliate
In vigore dal 16 nov 1990
Consegne sorvegliate
1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari tenendo conto delle loro possibilità per consentire un adeguato ricorso alle consegne sorvegliate a livello internazionale in base ad accordi o intese da esse eventualmente stipulate in vista di identificare gli individui implicati in reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell' e di intentare procedimenti contro di essi.
2. La decisione di ricorrere a consegne sorvegliate viene adottata in ogni fattispecie e può, se del caso tener conto di accordi e di intese finanziarie per quanto riguarda l'esercizio della loro competenza da parte delle Parti interessate.
3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di sorvegliare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che gli stupefacenti o le sostanze psicotrope ne siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-11