Convenzione
Art. 8
Trasferimento delle procedure repressive
In vigore dal 16 nov 1990
Trasferimento delle procedure repressive
Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di trasferirsi reciprocamente le procedure repressive relative ai reati determinati conformemente al il paragrafo 1 dell' nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-8