Convenzione

Art. 8

Trasferimento delle procedure repressive

In vigore dal 16 nov 1990
Trasferimento delle procedure repressive Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di trasferirsi reciprocamente le procedure repressive relative ai reati determinati conformemente al il paragrafo 1 dell' nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo