Convenzione
Art. 7
Assistenza giudiziaria reciproca
In vigore dal 16 nov 1990
Assistenza giudiziaria reciproca
1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformità con il presente articolo, la più vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, procedimenti penali e procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con il paragrafo 1 dell'.
2. L'assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo può essere richiesta per i seguenti fini:
a) raccogliere testimonianze o deposizioni,
b) notificare atti giudiziari;
c) Effettuare perquisizioni e confische;
d) Esaminare oggetti e visitare luoghi;
e) Fornire informazioni e corpi del reato;
f) Fornire originali o copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali;
g) Identificare o individuare prodotti, beni, strumenti o altre cose al fine di raccogliere elementi di prova.
3. Le parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria autorizzata dalla legislazione interna della parte richiesta.
4. Dietro richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire la loro partecipazione all'inchiesta o di partecipare alla procedura.
5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
7. I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, sono applicabili le disposizioni corrispondenti di tale trattato a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo.
8. Le Parti indicano un'autorità o, se del caso, delle autorità che hanno la responsabilità ed il potere di rispondere alle richieste di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorità competenti per esecuzione. L'autorità o le autorità designate a tal fine sono oggetto di una notifica rivolta al Segretario Generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria reciproca e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorità designate dalle Parti, s'intende che la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e nei casi urgenti se le Parti ne convengono tramite l'OIPC/Interpol se ciò è possibile.
9. Le richieste sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per la Parte richiesta. La o le lingue accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono le richieste possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto.
10. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca debbono contenere le seguenti informazioni:
a) la designazione dell'autorità da cui proviene la richiesta;
b) L'oggetto e la natura dell'inchiesta dei procedimenti penali o della procedura giudiziaria cui si riferisce la richiesta ed il nome e le funzioni dell'autorità che ne è incaricata;
c) Un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le richieste inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;
d) Una descrizione dell'assistenza richiesta, nonché il dettaglio di ogni particolare procedura che la Parte richiedente vorrebbe vedere attuata;
e) se possibile l'identità, l'indirizzo e la nazionalità di ogni
persona interessata; nonché
f) Lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni o le misure sono richieste.
11. La Parte richiesta può richiedere un supplemento di informazione qualora ciò le sembri necessario per dar seguito alla richiesta conformemente con la sua legislazione o quando ciò può facilitare l'espletamento della richiesta.
12. Ogni richiesta è espletata conformemente con la legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui ciò non contravviene con detta legislazione, e qualora ciò sia possibile, in conformità con le procedure specificate nella richiesta.
13. La Parte richiedente non comunica nè utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, procedimenti penali o procedure giudiziarie diverse da quelle che sono l'oggetto della domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.
14. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla richiesta e sul suo contenuto tranne nella misura necessaria per procedere al suo espletamento. Se la Parte richiesta non può soddisafare da questa esigenza essa ne informa immediatamente la Parte richiedente.
15. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata:
a) Se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni del presente articolo;
b) Se la Parte richiesta ritiene che l'espletamento della domanda può pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;
c) Qualora la legislazione della Parte richiesta vieterebbe alle sue Autorità di adottare le misure richieste se si dovesse trattare di un reato analogo già precedentemente oggetto di un'inchiesta, di procedimenti penali o di una procedura giudiziaria nell'ambito della loro competenza;
d) Qualora fosse contrario all'ordinamento giuridico della Parte richiesta in materia di assistenza giudiziaria reciproca di accettare la richiesta.
16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
17. L'assistenza giudiziaria può essere differita dalla Parte richiesta per il motivo che essa potrebbe intralciare un'inchiesta, procedimenti penali o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza reciproca può ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta.
18. Un testimone, un esperto un'altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un'inchiesta, a procedimenti penali o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sarà nè perseguito, nè detenuto nè punito nè sottoposto ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità cesserà quando il teste, l'esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo conventuo dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie - la possibilità di abbandonare il territorio, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro libera volontà.
19. Le spese ordinarie sostenute per espletare una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per dare attuazione alla richiesta, le Parti si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali sarà dato segutio alla richiesta nonché la maniera in cui le spese saranno prese a carico.
20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, danno ad essi effetto pratico o li rafforzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-7