Convenzione

Art. 6

Estradizione

In vigore dal 16 nov 1990
Estradizione 1. Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al paragrafo 1 dell'. 2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo è con tutti i diritti incluso in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati il cui autore può essere estradato. Le Parti si impegnano ad includere tali reati come reati il cui autore può essere estradato in ogni trattato di estradizione che concluderanno. 3. Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione di una Parte con la quale ha concluso un simile trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale di estradizione per i reati cui si applica il presente articolo. Le Parti che necessitano di misure legislative dettagliate per poter utilizzare la presente Convenzione in quanto base legale di estradizione prenderanno in considerazione l'adozione di tali misure. 4. Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tra di loro alle infrazioni cui il presente articolo si applica, la natura di reato il cui autore può essere estradato. 5. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dei trattati di estradizione applicabili compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione. 6. Nell'esaminare le richieste ricevute in applicazione del presente articolo la Parte richiesta può rifiutarsi di giudicarle se le sue autorità giudiziarie o altre autorità competenti hanno ragioni fondate di ritenere che l'estradizione agevolerebbe l'esercizio di azioni giudiziarie o l'imposizione di una sanzione penale contro una persona per via della sua razza, della sua religione della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche, oppure recherebbe pregiudizio per uno qualunque di questi motivi ad una persona chiamata in causa dalla domanda. 7. Le Parti si sforzano di accelerare le procedure di estradizione e di semplificare i relativi requisiti in materia di prova per quanto concerne i reati cui si applica il presente articolo. 8. Fatte salve le disposizioni della sua legislazione interna e dei trattati di estradizione che essa ha stipulato la Parte richiesta può, dietro richiesta della Parte richiedente e qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino e che vi sia urgenza, porre in detenzione una persona presente sul suo territorio e di cui si richiede l'estradizione, oppure prendere nei suoi confronti ogni altra misura adeguata per assicurare la sua presenza durante la procedura di estradizione. 9. Fatto salvo l'esercizione della sua giurisdizione penale determinata conformemente alla sua legislazione interna, una Parte sul cui territorio si trova il presunto autore di reato deve: a) Se, per i motivi enunciati al capoverso a) del paragrafo 2 dell', essa non lo estrada per un reato deteminato conformemente al paragrafo 1 dell', sottoporre il caso allee sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, a meno che non ne sia convenuto diversamente con la Parte richiedente; b) Se essa non lo estrada per tale reato ed ha determinato la propria giurisdizione per quanto riguarda tale reato, conformemente con il capoverso b) del paragrafo 2 dell', sottoporre il caso alle sue Autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale a meno che la Parte richiedente non domandi una diversa procedura per salvaguardare la sua legittima competenza. 10. Se l'estradizione richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena, è rifiutata in quanto la persona che è oggetto di tale richiesta è un cittadino della Parte richiesta quest'ultima, qualora la sua legislazione glielo consenta, conformemente con le disposizioni di tale legislazione e dietro richiesta della Parte richiedente, prenderà in considerazione di fare eseguire essa stessa la pena che è stata pronunciata conformemente con la legislazione della Parte richiedente oppure la rimanenza di tale pena. 11. Le Parti si sforzeranno di stipulare accordi bilaterali e multilaterali per consentire l'estradizione o accrescerne l'efficacità. 12. Le Parti possono prevedere di concludere accordi bilaterali o multilaterali vertenti su questioni particolari o di natura generale, relativi al trasferimento nel loro paese di persone condannate a pene di imprigionamento o ad altre pene privative di libertà per i reati cui si applica il presente articolo, affinché possano ivi scontare la rimanenza della pena.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-6

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