Convenzione

Art. 3

Reati e sanzioni

In vigore dal 16 nov 1990
Reati e sanzioni 1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la sua legislazione nazionale, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente): a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all'estrazione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi stupefacente o di qualunque sostanza psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata o della Convenzione del 1971, ii) alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così modificata. iii) alla detenzione o all'acquisto di qualunque stupefacente o di ogni sostanza psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) sopra iv) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, che la persona addetta sa essere destinate all'utilizzazione nella coltivazione, la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse; v) all'organizzazione, alla gestione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i, ii), iii) o iv) precedenti; i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti; ii) alla dissimulazione o alla contraffazione nella reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati; c) Fatti salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico, i) all'acquisto, alla detenzione o all'utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad una di queste infrazioni; ii) alla detenzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II il cui detentore sa che sono debbono essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse; iii) al fatto di incitare o di indurre pubblicamente altrui con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o fare illecitamente uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope; iv) alla partecipazione ad uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità tramite prestazione di assistenza, di aiuto o di consigli in vista della sua pepetrazione. 2. Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura di reato, conformemente alla propria legislazione interna, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata oppure dalla Convenzione del 1971. 3. La conoscenza, l'intenzione, o la motivazione necessaria in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 4. a) Ciascuna Parte farà si che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni tenendo conto della loro gravità quali l'imprigionamento o altre pene privative della libertà, l'imposizione di multe ed il sequestro; b) Le Parti possono provvedere che l'autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento terapeutico, di istruzione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di reinserimento sociale, come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo; c) Nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti in casi adeguati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale misure di educazione di riadattamento o di rinserimento sociale nonché qualora l'autore del reato sia un tossicomane misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post-ospedaliera; d) Le Parti possono prevedere che misure di trattamento terapeutico, di educazione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di riinserimento sociale dell'autore del reato siano sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa. 5. Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorità competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravità ai reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, come: a) Lapartecipazione all'esecuzione del reato, da parte di una organizzazione di malfattori alla quale appartiene l'autore del reato; b) la partecipazione dell'autore del reato ed altre attività criminali organizzate a livello internazionale; c) la partecipazione dell'autore del reato ed altre attività illegali facilitate dalla perpetrazione del reato; d) l'uso della violenza o di armi da parte dell'autore del reato; e) il fatto che l'autore del reato abbia un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico; f) l'abuso o l'utilizzazione di minori; g) il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto d'istruzione, in un centro servizi sociali o nella loro immediata vicinanza o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti praticano attività educative, sportive o sociali. h) nella misura in ciò sia consentito dalla legislazione interna di una Parte, precedenti condanne soprattutto per analoghi reati, nel paese o all'estero. 6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla loro legislazione interna e pertinente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui per reati determinati in conformità con il presente articolo, venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l'efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessità di esercitare un effetto di dissuasione per quanto riguarda la loro perpetrazione. 7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorità competenti prendano in considerazione la gravità dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonché le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prendano in considerazione l'eventualità di un proscioglimento anticipato o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati. 8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell'ambito della sua legislazione nazionale un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentati procedimenti per uno dei reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. Questo periodo sarà più lungo se il presente autore del reato si è sottratto alla giustizia. 9. Ciascuna Parte adotta, in conformità con il proprio ordinamento giuridico adeguati provvedimenti affinché ogni persona accusata o riconosciuta colpevole dii un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio assista allo svolgimento della procedura penale necessaria. 10. Ai fine della cooperazione tra le Parti in virtù della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtù degli , i reati determinati conformemente con il presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici nè considerati come aventi moventi politici, fatti salvi i limiti costituzionali e della legislazione fondamentale delle Parti. 11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo