Convenzione
Art. 13
Materiali ed attrezzature
In vigore dal 16 nov 1990
Materiali ed attrezzature
Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire il commercio e il deviamento di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ed esse cooperano a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-13