Convenzione
Art. 9
Altre forme di cooperazione e di formazione
In vigore dal 16 nov 1990
Altre forme di cooperazione e di formazione
1. Le Parti cooperano strettamente conformemente con i loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, in vista di rafforzare l'efficacità dell'azione di individuazione e di repressione volta a porre fine all'esecuzione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'. In particolare in base ad accordi o intese bilaterali o multilaterali:
a) Esse stabiliscono e mantengono canali di comunicazione tra gli organismi ed i servizi nazionali competenti in vista di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell', compresi, qualora le Parti interessate lo ritengano appropriato i collegamenti di tale traffico con altre attività criminali;
b) Esse cooperano tra di loro, nel caso di reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell' e aventi carattere internazionale, mediante lo svolgimento di inchieste concernenti:
i) l'identità, il luogo dove si trovano e le attività che esercitano le persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell';
ii) il movimento di prodotti e di beni provenienti dalla perpetrazione di detti reati;
iii) il movimento degli stupefacenti, sostanze psicotrope, e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II della presente Convenzione e gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nell'esecuzione di tali reati;
c) Se del caso, e qualora ciò non sia contrario alla loro legislazione interna, esse creano, tenendo conto della necessità di proteggere la sicurezza delle persone e delle operazioni, squadre miste incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo.
Gli agenti di ogni Parte membri di tali squadre si conformano alle indicazioni delle autorità competenti della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge. In tutti questi casi le Parti interessate vigilano affinché sia pienamente rispettata la sovranità della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge.
d) Esse forniscono, se del caso, le quantità necessarie di sostanze a fini di analisi o di inchiesta;
e) esse agevolano un efficace coordinamento tra i loro organismi e servizi competenti e favoriscono lo scambio di personale e di esperti, compresa l'assegnazione di agenti di collegamento.
2. Nella misura in cui ciò è necessario, ciascuna Parte istituisce, sviluppa o migliora programmi di formazione specifici ad intenzione dei membri dei suoi servizi di individuazione e di repressione e di altro personale, compresi gli agenti doganali incaricati della repressione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'. Questi programmi dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:
a) I metodi utilizzati per individuare e reprimere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell';
b) Gli itinerari seguiti e le tecniche utilizzate dalle persone sospettate dei reati determinati particolarmente negli Stati di transito e le misure di lotta appropriate;
c) il controllo dell'importazione e dell'esportazione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
d) l'individuazione ed il controllo del movimento di prodotti e di beni provenienti dall'esecuzione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'; e degli stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;
e) I metodi utilizzati per trasferire dissimulare o contraffare questi prodotti, beni e strumenti;
f) la raccolta di elemento prova;
g) le tecniche di controllo nelle zone franche e nei porti franchi;
h) le tecniche moderne di individuazione e di repressione.
3. Le Parti si prestano a vicenda assistenza per pianificare ed eseguire programmi di formazione e di ricerca che consentano loro di scambiare conoscenze specializzate nei settori di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed a tal fine organizzano anche, se del caso, conferenze e seminari regionali ed internazionali per stimolare la cooperazione e consentire l'esame di problemi di interesse comune compresi i problemi e necessità particolari degli Stati di transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-9