Convenzione
Art. 16
Documenti commerciali e marcatura delle esportazioni
In vigore dal 16 nov 1990
Documenti commerciali e marcatura delle esportazioni
1. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati in vista di assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'; tali misure possono includere la conclusione di intese speciali con i trasportatori commerciali.
2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'. Tali precauzioni possono in particolare consistere:
a) Se il trasportatore commerciale ha la sua sede di affari principale sul territorio di detta Parte:
i) Nel formare personale che sia in grado di identificare gli invii o le persone sospette;
ii) nell'incoraggiare l'integrità del personale;
b) Se il trasportatore commerciale opera sul territorio di questa Parte:
i) nel depositare in anticipo le note di carico ogni qualvolta ciò sia possibile
ii) Nell'utilizzare, per i contenitori, sigilli infalsicabili e che possano essere oggetto di un controllo a parte:
iii) Nell'informare le autorità competenti, il prima possibile, di ogni circostanza sospetta che potrebbe essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'.
3. Ciascuna Parte vigila affinché, nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i trasportatori commerciali e le Autorità competenti cooperino in vista di impedire l'accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le misure di sicurezza appropriate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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