Convenzione
Art. 20
Informazioni che debbono essere fornite dalle parti
In vigore dal 16 nov 1990
Informazioni che debbono essere fornite dalle parti
Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:
a) il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;
b) dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati delle persone che praticano il
traffico illecito
2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalità ed alle date stabilite dalla Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-20