Convenzione
Art. 24
Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione.
In vigore dal 16 nov 1990
Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione.
Le Parti possono adottare misure più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per prevenire o eliminare il traffico illecito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-24