Convenzione

Art. 24

Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione.

In vigore dal 16 nov 1990
Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione. Le Parti possono adottare misure più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per prevenire o eliminare il traffico illecito.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-24

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Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione. (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo