Convenzione

Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 16 nov 1990
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte degli Stati o dalla Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia. 2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica di accettazione di approvazione o di adesione. 3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell' che deporrà uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrerà in vigore alla più lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrerà in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-29

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