Convenzione
Art. 30
Denuncia
In vigore dal 16 nov 1990
Denuncia
1. Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica scritta iniviata al Segretario Generale.
2. La denuncia ha effetto per la Parte interessata un anno dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-30