Convenzione
Art. 27
Ratifica, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formale
In vigore dal 16 nov 1990
Ratifica, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formale
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad un atto di conferma formale delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretario generale.
2. Nei loro strumenti di conferma formale, le organizzazioni regionali d'integrazione economica specificheranno l'ambito della loro competenza nei settori di competenza della presente Convenzione.
Inoltre, queste organizzazioni infomeranno il Segretario Generale di ogni modifica apportata alla portata della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-27