Convenzione
Art. 17
Traffico illecito via mare
In vigore dal 16 nov 1990
Traffico illecito via mare
1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile in vista di porre fine al traffico illecito via mare in conformità con il diritto internazionale del mare.
2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che non batte nessuna bandiera, ovvero che non sia in alcun modo immatricolata, pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono.
3. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che un'altra Parte, pratichi un traffico illecito può notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell'immatricolazione e se questa è confermata, chiedere a questo Stato l'autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave.
4. Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3 con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa peraltro stipulata tra queste Parti, lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a:
a) Fermare la nave in alto mare per ispezionarla;
b) visitare la nave;
c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico.
5. Se una misura è adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.
6. Lo Stato di bandiera può, in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare per quanto riguarda la responsabilità.
7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza indugio ad ogni domanda rivoltale da un'altra Parte in vista di determinare se una nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla presente Convenzione ciascun Stato designa l'autorità, o, se del caso le autorità abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi.
Entro il mese successivo a tale designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l'autorità designata da ciascuna di esse.
8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.
9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di rafforzarne l'efficacità.
10 Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come essendo al servizio dello Stato.
11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull'esercizio della giurisdizione degli Stati costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi, o giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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