Convenzione
Art. 10
Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito
In vigore dal 16 nov 1990
Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito 1. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio per mezzo di programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire l'entrata ed il transito illeciti e relativi ad attività connesse.
2. Le Parti possono intraprendere direttamente tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti di fornire un aiuto finanziario a questi stati di transito per sviluppare e rafforzare l'infrastruttura necessaria all'efficità della lotta contro il traffico illecito e alla prevenzione di tale traffico.
3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale di cui al presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-10