Art. 19 · Utilizzazione dei servizi postali
Convenzione

Art. 19

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Utilizzazione dei servizi postali

In vigore dal 16 nov 1990
Utilizzazione dei servizi postali 1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell'Unione Postale Universale, ed in conformità con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine alla utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare: a) un'azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito; b) L'adozione e l'attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d'inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II; c) Provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-19