Convenzione

Art. 1

DEFINIZIONI

In vigore dal 16 nov 1990
TRADUZIONE NON UFFICIALE Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Vienna (Austria), 25 novembre-2o dicembre 1988 Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope - Adottato dalla Conferenza nella sua 6a seduta plenaria, il 19 Dicembre 1988. Le Parti alla presente Convenzione, Profondamente preoccupate dall'ampiezza e dall'incremento della produzione, della domanda e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere degli individui e che hanno effetti funesti sulle basi economiche, culturali e politiche della società, Profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nei vari strati della società, in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini della illecita produzione, distribuzione e commercio di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommisurabile gravità, Riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attività criminali organizzate correlate, che minano i fondamenti della legittima economia e minacciano la stabilità, la sicurezza e la sovranità degli Stati, Riconoscendo anche che il traffico illecito è un'attività criminale internazionale la cui eliminazione esige un'attenzione urgente e la massima precedenza; Riconoscendo altresì che il traffico illecito è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali trasnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato,, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli, Determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto delle loro attività criminali ed a eliminare in tal modo il loro movente principale, Desiderose di eliminare le cause profonde del problema dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze ed i profitti considerevoli derivanti dal traffico illecito, In considerazione della necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la cui disponibilità ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali stupefacenti e sostanze, Risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare, Riconoscendo che l'eliminazione del traffico illecito spetta alla responsabilità collettiva di tutti gli Stati e che un'azione coordinata è necessaria a tal fine nell'ambito della cooperazione internazionale, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e di sostanze psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino la loro attività nel quadro di questa Organizzazione, Riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope nonché il sistema di controllo stabilito da detti trattati, Riconoscendo la necessità di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope al fine di ridurre l'ampiezza e l'estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze, Riconoscendo anche che occorre rafforzare ed accrescere i mzzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attività criminali internazionali costituite dal traffico illecito, Desiderando stipulare una Convenzione internazionale, globale ed operativa nell'intento specifico di lottare contro il traffico illecito nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell'insieme del problema soprattutto di quelli che non sono stati trattati negli strumenti internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, Convengono quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione: a) per "beni" si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi; b) per "albero della coca" si intende qualunque specie di arbusto del genere erythroxylon; c) per "Commissione" si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; d) Per "confisca" si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorità competente; e) per "Consiglio" si intende il consiglio economico e sociale dell'organizzazione delle Nazioni Unite; f) per "Convenzione del 1961" s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; g) Per "-Convenzione del 1961 così come modificata" s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 così come modificata dal Protocollo del 1972 che emana la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961; h) per "Convenzione del 1971" si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; i) per "Stato di transito" si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite - stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II - e che non è nè il punto di origine nè la destinazione finale di tali sostanze. j) per "conglomeramento" o "sequestro" si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente; k) per "consegna sorvegliata" si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o più paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorità competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell' della Convenzione; 1) per "Organo" si intende l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione così modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 m) per "papavero da oppio" si intende la pianta della specie "Papaver somniferum" L.; n) per "canapa indiana" s'intende ogni pianta del genere canapa indiana; o) per "prodotto" si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione da un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell' oppure ottenuto direttamente o indirettamente all'atto della trasgressione; p) per "segretariato generale" si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, q) Per "stupefacente" si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata; r) per "sostanza psicotropa" si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Taballa I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope; s) Per "Tabella I" e "Tabella II si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l'; t) per "traffico illecito" si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell' della presente Convezione; u) per "trasportatore commerciale" si intende ogni persona o ente pubblico privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni, o di corriere a titolo oneroso.
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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-1

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