Convenzione
Art. 2
Ambito di applicazione della Convenzione
In vigore dal 16 nov 1990
Ambito di applicazione della Convenzione
1. L'oggetto della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensioni internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni.
2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parità sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, ed in virtù del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati.
3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorità di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-2