DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 2109·26 dicembre 1962
Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.
Vigente dal 1 aprile 1973 90 articoli 4 vigenze storicizzate
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compilazione testo-unico-delle-leggi-sulla-previdenza-marinaraTesto unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara
Art. 23Oneri a carico dello Stato.Art. 24Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.Art. 25Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.Art. 26Contributi per il riconoscimento del lavoro meccanico.Art. 27Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere.Art. 28Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace.Art. 29Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.Art. 30Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.Art. 31Computo del servizio, militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45.Art. 32Computato dei periodi di navigazione effettuatati nei mari del NordArt. 33Esclusione dei periodi di servizio militare dal Calcolo delle medie della competenza utile a pensione.Art. 34Riconoscimento dei periodi d'internamento.Art. 35Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei, periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità, temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.Art. 67Contribuzione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.Art. 68Contributo per l'iscrizione volontaria.Art. 69Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittima.Art. 70Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione.Art. 78Diritto e misura della pensione.Art. 79Liquidazione della pensione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria.Art. 80Accertamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.titolo I
Art. 1Art. 2Scopi istituzionali.Art. 3Gestioni.Art. 4Fondi affidati alla "Gestione marittimi".Art. 5Amministrazione - Esecuzioni e privilegi fiscali.Art. 6Organi della Cassa.Art. 7Gestione ed indennità per i membri del Comitato amministratore.Art. 8Poteri del Comitato amministratore.Art. 9Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.Art. 10Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.Art. 11Sopravvenienze attivo.Art. 12Compilazione del bilancio tecnico.Art. 13VigilanzaArt. 14Il concorso delle autorità marittime.titolo IIGestione marittimi
capo I
Art. 15Nozione di nave.Art. 16Categorie di iscrittiArt. 17Requisito della navigazione.capo II
Art. 18Competenze medie.Art. 19Aliquote contributive Soggetti responsabili del versamento dei contributi.Art. 20Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.Art. 21Riscossione dei contributi.Art. 22Contributi per gli allievi delle navi scuola.Art. 65Determinazione della misura dei contributi.Art. 66Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora.capo III
Art. 36Requisiti per il diritto a pensione.Art. 37Misura della pensione.Art. 38Modalità per il calcolo della pensione.Art. 39Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione.Art. 40Maggiorazione della pensione per il differimento. Trattamenti minimi.Art. 41Pensione per la vedovaArt. 42Esclusione della vedova dal diritto a pensione.Art. 43Orfani aventi diritto a pensione.Art. 44Pensione per i figli e gli ascendenti.Art. 45Decorrenza della pensione,Art. 71Requisiti per il diritto a pensione.Art. 72Nozioni di invalidità dell'iscritto.Art. 73Misura della pensione.Art. 74Pensione di riversibilità.Art. 75Misura della pensione dei superstiti.Art. 76Trattamenti minimi.Art. 77Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.capo IV
Art. 46Cumulo delle posizioni assicurativo costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - Liquidazione delle pensioni.Art. 47Assegno di morte.Art. 48Disposizioni riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato.Art. 49Riduzione della pensione in concorso di altri trattamenti previdenziali.Art. 50Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia e i superstiti.Art. 51Pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952.Art. 52Annullamento del libretto di navigazione, ridazione della pensione in caso di rioccupazione, sospensione della pensione in caso di reimbarco e riliquidazione.Art. 53Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilità derivante da lesioni o infermità conseguenti a reati la corresponsione della pensione ai superstiti.Art. 54Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontari al servizio militare straniero.Art. 55Trattamento di pensione in caso di condanna penale.Art. 56Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.Art. 57Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.Art. 58Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.Art. 59Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.Art. 60Riparazione dei contributi e dell'onere delle pensioni.Art. 81Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.Art. 82Ripartizione dei contributi e dell'onere delle pensioni.titolo IIIGestione speciale.
capo I
Art. 61Iscrizione obbligatoria.Art. 62Iscrizione facoltativa.Art. 63Denuncia al personale assicurato.Art. 64Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.titolo IVNorme per la risoluzione delle controversie
Art. 83Ricorsi.Art. 84Termini per la prescrizione e la decisione dei ricorsiArt. 85Decadenza dall'azione giudiziariatitolo VDisposizioni generali, finali e transitorie
Art. 86Contributo straordinario dello Stato.Art. 87Assegni ad "personam"Art. 88Fondi di riservaRichiamato da 18 norme
Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cas…art. 1Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cas…art. 1Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cas…art. 1Variazione dell'aliquota contributiva per il personale di ruolo delle navi tra…art. 1Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cas…art. 1Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cas…art. 1Riordinamento della previdenza marinara.art. 4Riordinamento della previdenza marinara.art. 5Riordinamento della previdenza marinara.art. 15Riordinamento della previdenza marinara.art. 55Riordinamento della previdenza marinara.art. 63Riordinamento della previdenza marinara.art. 69Riordinamento della previdenza marinara.art. 70Riordinamento della previdenza marinara.art. 81Riordinamento della previdenza marinara.art. 99Riordinamento della previdenza marinara.art. 100Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.art. 5Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.art. 19
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