Art. 1

In vigore dal 16 ago 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, ai sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengano variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 della legge stessa nonché di quella relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria ed al fondo adeguamento pensioni, ora fusi nel "Fondo pensioni lavoratori dipendenti"; Considerato che, per effetto dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, il contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stato elevato, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971, dal 19 per cento al 19,10 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento dello 0,10 per cento, al fine di far fronte all'onere relativo alla istituzione degli asili nido di cui alla legge citata; Considerato, altresì, che l'aumento suddetto è stato posto interamente a carico dei datori di lavoro e che, in egual misura, ai sensi del combinato disposto dello art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve essere maggiorato il contributo complessivamente dovuto alla Gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto; Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta: La misura del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato, con decorrenza dal 1 gennaio 1972, dal 25 per cento al 25,10 per cento, con un aumento dello 0,10 per cento delle retribuzioni imponibili, a totale carico dell'azienda anzidetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1972 LEONE COPPO - LUPIS - BOZZI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 26. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-20;1183#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo