Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo II

Art. 19

Aliquote contributive Soggetti responsabili del versamento dei contributi.

In vigore dal 1 set 1967
Aliquote contributive Soggetti responsabili del versamento dei contributi. regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n 1996, regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, legge 25 luglio 1952, n. 915; legge 12 ottobre 1960, n. 1183. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658. Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave. Esso è responsabile verso fa Cassa nazionale per la previdenza marinara oltre che della propria anche della parte di contributo a carico degli iscritti. L'armatore ha facoltà di trattenere la parte di contributo a carico delle persone dell'equipaggio. I proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili, verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, del versamento dei contributi stabiliti dal presente testo unico, nè tale responsabilità cessa nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-19

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