Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo II
Art. 21
Riscossione dei contributi.
In vigore dal 1 apr 1973
regio decreto-legge 29 marzo 1923, n 884.
Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara - meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti - saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.
A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.
Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla
scadenza più prossima, purchè tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.
I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-21