Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 25

Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; legge 9 aprile 1931, n. 456; regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 Le persone dello stato maggiore che, avendo almeno 10 anni di navigazione sul navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa, sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacati degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti del presente testo unico, salvo le esclusioni esplicitamente previste. Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno dieci anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco. Il contributo è stabilito in base all'aliquota ed alle competenze in vigore durante i periodi da riconoscere utili ed è calcolato in relazione alla media delle competenze corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione. Il contributo deve essere versato direttamente alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in rate trimestrali.
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