Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo I

Art. 12

Compilazione del bilancio tecnico.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447. Il bilancio tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara deve essere compilato ogni quinquennio.
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