Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo I
Art. 12
Compilazione del bilancio tecnico.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.
Il bilancio tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara deve essere compilato ogni quinquennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-12