Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo II

Art. 66

Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora.

In vigore dal 1 set 1967
Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora. regio decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1595; legge 12 ottobre 1960, n. 1183; decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1448. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658. Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658. Il versamento del contributo è fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti, decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avrà diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero già legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-66

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