Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo II
Art. 66
Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora.
In vigore dal 1 set 1967
Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento
dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora.
regio decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1595; legge 12 ottobre 1960, n. 1183; decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1448.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.
Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.
Il versamento del contributo è fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti, decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avrà diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero già legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-66