Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo IIICapo I

Art. 64

Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560. Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il Lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, può autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per la iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.
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