Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo II›Capo I
Art. 15
Nozione di nave.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996: regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; Art. 1287 Codice della navigazione.
Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico, si considerano come navi:
a) quelle che, ai sensi del codice della navigazione, sono provviste di carte di bordo, ivi comprese le navi da diporto, nonché le navi armate con licenza equiparata alle carte di bordo;
b) i galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e quelli addetti al servizio di pilotaggio, qualunque sia la stazza, purchè abbiano mezzi di propulsione propria e personale imbarcato con contratto scritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-15