Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo I
Art. 10
Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere saranno erogate in favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, o delle loro famiglie, appartenenti ad una determinata circoscrizione marittima, in base a speciali regolamenti da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-10