Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Titolo I
Art. 6
Organi della Cassa.
In vigore dal 16 gen 1964
legge 9 aprile 1931, n. 456; regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1360; decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1946, n. 391; legge 31 marzo 1951 n. 141
La gestione ordinaria della Cassa nazionale per la previdenza marinara è affidata ad uno speciale Comitato amministratore nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e composto come segue:
a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;
b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) dal direttore generale del Lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;
f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;
g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Comitato amministratore è rinnovato alla scadenza di ogni quadriennio con la procedura prevista dal 1° comma del presente articolo.
I rappresentanti di cui alle lettere c) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale e possono essere riconfermati.
Gli stessi rappresentanti cessano dall'incarico allo scadere del quadriennio ancorchè siano stati nominati nel corso di esso.
In caso di vacanza si applicano le norme in vigore per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-6