Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraTitolo I

Art. 2

Abrogato

Scopi istituzionali.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-2

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