Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 30

Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1650. Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione: a) il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell' del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; b) il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, semprechè ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari; c) il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dalla Stato; d) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.
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