Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 34

Riconoscimento dei periodi d'internamento.

In vigore dal 16 gen 1964
legge 7 aprile 1941, n. 268; regio decreto-legge 2 mario 1944 n. 80. Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nello della legge 7 aprile 1941, n. 266, è considerato come effettiva navigazione. I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorità competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all' del regio decreto 22 maggio 1912, n. 880.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-34

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