Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara
Art. 35
AbrogatoRiconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei, periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità, temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.
In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-35