Art. 35 · Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei, periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità, temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara

Art. 35

Abrogato13 / 88

Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei, periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità, temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.

In vigore dal 1 set 1967
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-35