Art. 1

In vigore dal 24 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo fondo adeguamento pensioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria è stato elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1974, dal 19,10 per cento al 20,10 per cento delle retribuzioni imponibili, con un aumento dell'1 per cento di cui lo 0,70 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,30 per cento a carico del lavoratore; Considerato, altresì, che, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in misura pari all'aumento percentuale del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti; Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro; Decreta: Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è elevato nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui lo 0,70 per cento a carico dell'Azienda e lo 0,30 per cento a carico del personale dipendente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1975 LEONE TOROS - GIOIA - MARTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 33
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-28;834#art-1

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Art. 1 Variazione dell'aliquota contributiva per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo