Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo IV

Art. 55

Trattamento di pensione in caso di condanna penale.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996. Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato: a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sarà corrisposto alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrerà nei suoi diritti; b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
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