Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo IV
Art. 55
71 / 88Trattamento di pensione in caso di condanna penale.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996.
Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:
a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sarà corrisposto alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrerà nei suoi diritti;
b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-55