Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara›Capo III
Art. 77
Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; legge 25 luglio 1952, n. 915; legge 19 agosto 1963, n. 1338.
L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, per far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalità stabilite dall' della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo è determinato a norma dell', comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed è riversibile a favore della famiglia, ue, condo le disposizioni dell' del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-77