Testo unico delle Leggi sulla Previdenza MarinaraCapo III

Art. 72

Nozioni di invalidità dell'iscritto.

In vigore dal 16 gen 1964
regio decreto-legge 19 ottobre 1433, n. 1595. L'iscritto si considera invalido quando per difetto fisico o mentale sia riconosciuto incapace a disimpegnare ulteriormente i suoi obblighi professionali e purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale. Le eventuali contestazioni relative all'accertamento della invalidità sono deferite ad un collegio di tre medici,due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato di comune accordo tra i due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto; il giudizio del collegio medico e definito ed inappellabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109#art-tud-72

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